Compatibilità paesaggistica in sanatoria anche per la creazione o l’aumento di superfici utili e volumi
Con la circolare n. 19 del 2 aprile 2025, il Ministero della Cultura ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 36-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia), introdotto dal Decreto-Legge 29 maggio 2024 n. 69 c.d. “Salva Casa” (segnalato in precedenza), convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105 (segnalata in precedenza), poiché ha rilevato un apparente antinomia tra:
- l’articolo 36-bis, comma 4, che consente di ottenere in sanatoria l’accertamento della compatibilità paesaggistica “anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati”, per gli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- e l’articolo 167, comma 4, lett. a) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che esclude la predetta possibilità.
Il Ministero della Cultura ha, dunque, chiarito che l’articolo 36-bis:
- è pienamente applicabile in quanto l’antinomia è risolta per il principio della successione delle leggi del tempo;
- non deroga, in ogni caso, ai principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio poiché prevede che il parere della Soprintendenza, ai fini dell’accertamento di compatibilità paesaggistica, rimane vincolante;
- è applicabile anche qualora le opere siano state realizzate in un tempo antecedente all’apposizione del vincolo paesaggistico.
In conclusione, il Ministero della Cultura ha invitato le Soprintendenze ad esprimere il parere vincolante entro il termine perentorio di 90 giorni, spirato il quale si formerebbe il silenzio-assenso.
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Lo Studio resta a disposizione per quanto possa occorrere.