Comune di Milano: misure rimediali per gli interventi oggetto di procedimenti penali e nuovi indirizzi per gli interventi di Demoricostruzione
Con deliberazione n. 1409 del 13 novembre 2025, la Giunta comunale ha definito misure rimediali per gli interventi edilizi già ultimati o in corso di realizzazione in forza di titoli edilizi perfezionati e oggetto di procedimenti o processi penali in corso.
In particolare, l’Amministrazione ha incaricato la Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE e le Aree di Pianificazione Attuativa, ciascuna per quanto di competenza, di avviare – su istanza degli interessati – procedimenti volti a verificare ex post la conformità di tali interventi ai criteri stabiliti dalla Delibera di Giunta comunale n. 552/2025 e dalle seguenti Determinazioni Dirigenziali e Disposizioni di Servizio.
Tali misure rimediali consentiranno di integrare i procedimenti amministrativi già conclusi, mediante passaggi istruttori e mediante l’adozione dei provvedimenti che, secondo le ipotesi accusatorie, sarebbero stati omessi (ad esempio, l’approvazione di piani attuativi, l’approvazione delle convenzioni da parte della Giunta comunale, il rilascio del permesso di costruire convenzionato).
Nell’ambito di tale attività, gli Uffici comunali dovranno:
- fare salvi gli elementi istruttori già precedentemente acquisiti;
- per i nuovi provvedimenti, osservare l’assetto delle competenze e i criteri interpretativi adottati dalla Direzione Rigenerazione Urbana.
Inoltre, in relazione alla qualifica degli interventi edilizi di demolizione e ricostruzione, l’Amministrazione comunale, pur dando atto della non univocità degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa, ha dato disposizione agli Uffici competenti di uniformarsi, in via prudenziale, all’interpretazione fornita dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 8542, del 4 novembre 2025.
Quindi, al fine di ricondurre un intervento di demoricostruzione nell’alveo degli interventi di ristrutturazione edilizia, il Comune dovrà verificare la sussistenza delle seguenti condizioni:
- unicità dell’immobile interessato dall’intervento;
- contestualità tra demolizione e ricostruzione, fatta salva la possibilità, anche per gli edifici in precedenza crollati o demoliti, di ripristino in un successivo momento, previa dimostrazione della consistenza edilizia preesistente mediante elementi oggettivi quali gli atti di fabbrica o i successivi titoli edilizi;
- mero utilizzo della volumetria preesistente, senza trasformazione del territorio ulteriore rispetto a quella già determinata dall’immobile demolito;
Il Comune ha stabilito che statuizioni di principio di cui alla richiamata sentenza del Consiglio di Stato devono ritenersi integrative e prevalenti rispetto alle Disposizioni di Servizio in precedenza rese a riguardo dall’Amministrazione stessa.
Cliccare qui per prendere visione della delibera di Giunta n. 1409 del 13 novembre 2025.
Lo Studio resta a disposizione per quanto possa occorrere.